Regolamento della Convention

Art. 1) DENOMINAZIONE – SOGGETTO ORGANIZZATORE

La Manifestazione denominata “Rimini Tattoo Convention” (di seguito Manifestazione) è organizzata da Rasterman srl e Sposiexpo srl (di seguito Organizzatore).

Art. 2) SEDE – DATA – ORARI – INGRESSI

La Manifestazione avrà luogo il 22, 23 e 24 Marzo 2019 a Rimini presso il Palacongressi di Rimini, Via della Fiera 23.

La Manifestazione è riservata ai visitatori, che potranno accedere all’area espositiva secondo i seguenti orari: venerdì 14-23 – sabato 12-23 – domenica 12-21.
Per gli espositori, ed i loro incaricati o collaboratori, l’accesso al padiglione potrà avvenire il giorno 22 Marzo 2019 dalle ore 10.

L’organizzatore si riserva il diritto insindacabile di modificare gli orari sopra esposti, nonché di sospendere l’ingresso agli operatori ed ogni attività mercantile per periodi determinati per esigenze organizzative.

Art. 3) DOMANDA DI AMMISSIONE

La presentazione della domanda di ammissione è tassativamente impegnativa per il richiedente ma non per l’organizzatore, che decide insindacabilmente sull’accettazione o meno della domanda. Sottoscrivendo la “Domanda di Ammissione”, l’Espositore s’impegna formalmente ad accettare le prescrizioni del presente Regolamento Generale e tutte le successive integrazioni, modifiche e deroghe adottate dall’organizzatore. Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande debitamente compilate, accompagnate dal versamento effettuato, nelle varie forme previste, prima dell’inizio della Manifestazione.

Art. 4) ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

L’accettazione della “Domanda di Ammissione” e la relativa assegnazione degli spazi è di esclusiva competenza dell’organizzatore che provvederà, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, all’assegnazione. Le richieste formulate dall’espositore all’atto della presentazione della “Domanda di Ammissione” si intendono indicative ed in ogni caso non potranno considerarsi in nessun caso come condizioni per l’efficacia della “Domanda di Ammissione”. Per esigenze tecniche, merceologiche e di lay-out espositivo, l’organizzatore si riserva la facoltà di cambiare o ridurre le caratteristiche dello spazio richiesto e/o assegnato, anche trasferendolo in altra area, ciò senza diritto per l’espositore di richiedere sconti o danni. Nel caso lo spazio richiesto dall’espositore sia ridotto, l’espositore stesso sarà rimborsato della differenza tra il prezzo dello stand richiesto e quello assegnato.

Art. 5) OBBLIGHI – DIVIETI

Sono ammessi all’esposizione prodotti ed apparecchiature che non costituiscano pericolo o molestia per gli espositori e per i visitatori.
La messa in funzione di apparecchi e strumenti di diffusione visiva e sonora potrà avvenire soltanto ad un volume tale da non arrecare pregiudizio all’attività degli altri Espositori.
I diritti erariali (SIAE) dovuti per la diffusione visiva e fonica di qualsiasi tipo sono a carico degli espositori.
E’ fatto assoluto divieto all’espositore, pena la revoca dell’assegnazione, di:

  1. occupare spazi espositivi diversi o maggiori di quelli assegnati;
  2. subconcedere ad altri totalmente o parzialmente anche a titolo gratuito gli spazi assegnati;
  3. esporre prodotti o articoli non specificati nella domanda di partecipazione;
  4. esporre e vendere prodotti contraffatti e di carattere pornografico.

L’Espositore è tenuto al rimborso dei danni eventualmente e comunque arrecati in conseguenza della propria attività, ai beni dell’organizzatore o di Terzi.
E’ fatta comunque esplicita esclusione per tutte quelle forme reclamistiche, che per la loro esteriorità e contenuto, costituiscono rapporti di diretto raffronto con altri aderenti e che comunque vengano a nuocere allo spirito di ospitalità commerciale della Manifestazione.

Art. 6) ALLESTIMENTI

Gli stand o qualsiasi altro elemento di allestimento, predisposto direttamente dagli espositori, non può superare l’altezza di mt 2,50. Eventuali variazioni e modifiche che per cause tecniche o per esigenze organizzative si dovessero rendere necessarie dovranno essere autorizzate prioritariamente dall’organizzatore. Qualsiasi lavoro che dovesse comportare varianti allo stato degli immobili o del materiale mobile, può essere effettuato solamente in casi eccezionali previa esplicita autorizzazione scritta dall’organizzatore a spese e sotto la responsabilità dell’aderente il quale, a mostra ultimata è tenuto a rimettere il tutto allo stato primitivo ed a rimborsare le spese sostenute dall’organizzatore per i necessari ripristini. Gli stand dovranno essere pronti nel loro allestimento e nella presentazione della merce e materiali espositivi, entro le ore 13.30 del giorno dell’apertura. Gli spazi non occupati entro le ore 12.00 del giorno di apertura della manifestazione si riterranno liberi nel caso che non siano stati comunicate, dall’espositore, le ragioni di un eventuale ritardo all’organizzazione e l’organizzatore stesso, potrà disporne anche assegnandoli ad altri senza essere tenuto ad alcun rimborso o risarcimento fermo restando da parte dell’aderente l’obbligo per il totale pagamento dell’importo convenuto. Gli spazi debbono essere sgomberati al più tardi entro 3 ore dalla chiusura della manifestazione. Oltre tale termine lo sgombero verrà eseguito a cura dell’organizzatore a rischio, pericolo ed a spese dell’aderente.

Art. 7) VIGILANZA
L’espositore è tenuto durante le ore di apertura della manifestazione, sia per le visite del pubblico che per le operazioni di allestimento e sgombero, a vigilare il proprio spazio direttamente oppure a mezzo proprio personale. L’organizzatore provvede al servizio generale di vigilanza diurna ai soli fini del buon andamento della manifestazione, senza perciò assumere alcuna responsabilità per furti, incendi, danneggiamenti o per rischi di qualsiasi natura.

Art. 8) ASSICURAZIONE
E’ fatto obbligo all’aderente di assicurare con apposita polizza le merci e le attrezzature introdotte in Fiera contro tutti i rischi compresi furto, incendio e danni per la responsabilità civile o a qualsiasi titolo, verso chiunque essi siano, terzi o no, sollevando l’organizzatore da qualsiasi responsabilità derivante da sinistri comunque avvenuti, rinunciando altresì a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’organizzatore stesso.

Art. 9) ONERI A CARICO DELL’ESPOSITORE
Sono a carico dell’espositore tutti gli oneri per l’invio dei materiali da esporre ed il relativo ritiro al termine della manifestazione, come pure tutte le prestazioni di mezzi meccanici di carico e scarico e le pratiche ferroviarie, doganali e portuali, gli allestimenti dell’area (se non compresi nel preallestito), i servizi, gli addobbi ed eventuali oneri SIAE. L’Espositore è tenuto inoltre al rimborso dei danni eventualmente e comunque arrecati in conseguenza della propria attività, ai beni dell’Ente o di Terzi. Inoltre sono di esclusiva competenza dell’espositore l’emissione di tutti i documenti fiscali che accompagnano i prodotti esposti, sia in entrata che in uscita dalla Manifestazione.

Art. 10) PUBBLICITÀ’
Ogni espositore può svolgere la propria azione promozionale soltanto all’interno del proprio stand per la propria ditta e per le ditte rappresentate, purché ciò avvenga in conformità alle disposizione di legge ed a quelle del presente regolamento generale. La distribuzione di cataloghi o di listini o di altro materiale può essere eseguita dall’espositore esclusivamente all’interno del proprio spazio. Qualsiasi forma di promozione/pubblicità sonora, cinematografica e audiovisiva svolta nell’ambito dello spazio, è soggetta a canoni da corrispondersi alla SIAE.
Ogni forma di pubblicità fuori del proprio stand cioè al di fuori della superficie prenotata è soggetta ad una preventiva autorizzazione da parte dell’Ente ed al pagamento di un corrispettivo da convenire. E’ vietato far uso di altoparlanti o di qualsiasi forma di propaganda che esuli dalla normale pubblicità dei prodotti esposti. L’organizzatore si riserva inoltre il diritto di spostare o eliminare installazioni pubblicitarie ove si presentino particolari necessità o per esigenze di servizio, ciò senza possibilità di rivalsa da parte dell’espositore.

Art.11) OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO
I lavori di allestimento dello stand potranno avvenire dalle ore 10:00 alle ore 13:30 di venerdì 2 Febbraio 2018. Quelli di smobilitazione dalle ore 21:00 di domenica 4 Febbraio 2018.
Potranno uscire dall’area espositiva solo colli a mano o trasportati con carrelli. Gli automezzi utilizzati per il carico e lo scarico delle merci, potranno adire all’area antistante l’esposizione, mentre sarà vietato l’ingresso nell’area espositiva stessa. I conducenti dei mezzi dovranno rispettare le indicazioni fornite dagli addetti operanti per conto dell’organizzatore.
Sarà necessario, da parte dell’Espositore, fornire i dati relativi all’automezzo utilizzato e del conducente del mezzo stesso.
In ogni caso lo sgombero dello stand è subordinato alla regolarizzazione di tutti i sospesi contabili.

Art.12) VENDITA MERCI
E’ autorizzata la vendita al pubblico, nonché l’esposizione dei prezzi. Ogni responsabilità di carattere fiscale, amministrativo, penale o di altra natura derivante dalla vendita, scambio, ecc. delle merci esposte fa capo direttamente ed esclusivamente ai singoli Espositori e non coinvolge in alcun modo l’organizzazione.

Art.13) MANCATO SVOLGIMENTO
Nel caso in cui la manifestazione per qualsiasi motivo non potesse aver luogo, la responsabilità dell’Ente sarà limitata al rimborso puro e semplice della somma versata dalla ditta aderente a titolo di partecipazione.

Art. 14) DICHIARAZIONE
L’Espositore dichiara di essere in regola con gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08, in merito alla sicurezza per la salute dei lavoratori dipendenti; di essere stato edotto circa i rischi derivanti dagli impianti e dalla struttura del quartiere fieristico; di aver preso completa ed esatta conoscenza delle condizioni del padiglione dove effettuare la rassegna, nonché della viabilità e degli accessi e di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari.

Art. 15) CONTROVERSIE
A tutti gli effetti ed in ogni caso di contestazione, le parti si impegnano ad esperire la procedura di conciliazione presso la Camera di Commercio di Genova. Se la controversia non verrà risolta entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico al conciliatore, le parti saranno libere di tutelare i loro diritti nelle sedi che riterranno più opportune.

Art. 16) PRIVACY
Ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003 n°193, si autorizza l’utilizzo dei dati per finalità funzionali allo sviluppo dell’attività dell’organizzatore.